Art. 59.

      1. Il primo comma dell'articolo 2286 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

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      «L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, per impedimento stabilito dal giudice tutelare nel provvedimento istitutivo dell'amministrazione di sostegno, o successivamente, nonché per la condanna del socio a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici».